Raffaello Sanzio, "La scuola di Atene". Tema: la facoltà dell'anima di conoscere il vero.

sabato 27 febbraio 2010

Perchè il reato di Mills è prescritto

Due giorni fa la Suprema Corte di Cassazione ha deciso che l'avv. inglese David Mills non dovrà scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione sancita dalla Corte di Appello di Milano qualche mese fa. Il motivo è molto semplice: il reato si è estinto per prescrizione. L'estinzione si ha quando cessa la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato, per esempio quando muore il reo prima della condanna oppure quando c'è un'amnistia. La fattispecie qui rilevante è invece la prescrizione, che si realizza quando la legge dà rilievo al venir meno dell' interesse pubblico alla repressione dei reati, interesse pubblico che permane nei casi di reati che prevedono la pena dell' ergastolo. Esempificando: se qualcuno ruba una macchina, non è nè logico nè utile che anche quarant' anni dopo il fatto possa essere perseguito; al contrario, l'autore di un omicidio doloso ha commesso un fatto tanto grave per l'ordinamento, da essere punibile finchè sarà in vita.
Dunque, oggetto della mia analisi sarà la legge n.251/2005, la c.d. ex-Cirielli (ex perchè il Sen. Cirielli che aveva proposto il disegno di legge, non d' accordo con le modifiche, non voleva che il suo nome fosse associato a quella legge, a quanto pare non riuscendoci). Sono tre le modifiche apportate al codice penale (c.p.) da cui sono conseguiti gli effetti più importanti.

-La prima. Premettendo che l' art. 99 c.p. prevede un aumento di pena per il recidivo, occorre vedere chi è considerato recidivo: prima lo era chi, già condannato per un reato, ne commetteva un altro, a cui veniva aumentata la pena di 1/6; ora lo è chi, già condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, e la pena gli viene aumentata di 1/3. In pratica ora sono soggetti ad un aumento della pena, maggiore rispetto a prima, solo coloro che hanno commesso un reato con la volontà di farlo, cioè con dolo, che si sa, è più difficile da dimostrare.

-La seconda. L'art. 157 c.p. quantifica il tempo necessario per prescrivere un reato. La disciplina precedente era molto schematica: stabiliva che la prescrizione avrebbe estinto il reato in 20 anni se la pena stabilita per il delitto è maggiore di 24 anni, in 15 se la pena è tra i 10 e i 24 anni, in 10 se la pena è tra i 5 e i 10 anni, e via scalando. La pena, ovviamente non ancora inflitta, quindi ipotetica, si calcolava sulla base della massima pena prevista per quel reato, tenuto conto dell' aumento massimo previsto da circostanze aggravanti e della diminuzione minima prevista dalle circostanze attenuanti.
La disciplina attuale invece prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena prevista, senza tener conto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.
Facciamo degli esempi per capire meglio le differenze. L' art. 319-ter c.p. prevede una pena dai 3 agli 8 anni per il reato di corruzione in atti giudiziari. Vecchia disciplina: la pena massima è di 8 anni, quindi il tempo di prescrizione sarebbe di 10 anni. Ma aggiungiamoci la circostanza aggravante dell' art. 61 c.p. "L' aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato" che secondo l' art. 64 c.p. comporta un aumento di pena fino a 1/3, sommando 8 e 1/3 di 8( 2,6) si ha 10,6, e quindi il tempo per prescrivere tale reato è di 15 anni. Nuova disciplina: il tempo per la prescrizione è di 8 anni.

-La terza importante modifica. Riguarda l' interruzione della prescrizione, prevista dall' art. 160 c.p. L' interruzione comporta un azzeramento del tempo di prescrizione, che ricomincia a decorrere dal momento stesso dell' interruzione. Interruzione che si può avere ad esempio nel caso di rinvio a giudizio. Istituto giusto, poichè, una volta scoperto il reato ed iniziato il processo, lo Stato si prende il tempo necessario per indagare. Interesse dello Stato comunque contemperato dall' esigenza di non perseguire per troppo tempo un reato, nel caso in cui il processo abbia una durata eccessiva, o che comunque sia iniziato troppo tardi. Vecchia disciplina: tempi di prescrizione prolungati al massimo di 1/2. Nuova disciplina: tempi di prescrizione prolungati al massimo di 1/4 ( 1/2 per i recidivi).
Esempio. Corruzione in atti giudiziari. Prima di Cirielli: come detto sopra, il tempo di prescrizione era di 15 anni. Se entro questi 15 anni c'è un rinvio a giudizio, il tempo di prescrizione è prolungato della metà, 15 + 7,5= 22,5 anni. E se mischiassimo la vecchia disciplina degli effetti dell' interruzione con quella nuova dei tempi di prescrizione, avremmo 8 +4= 12.
Post Cirielli: il tempo di prescrizione è di 8 anni, aggiungiamoci 1/4 ed otteniamo 10 anni. (8+2)

Il risultato finale è il seguente: prima della riforma Cirielli del 2005 il reato di David Mills si sarebbe estinto per prescrizione in 22 anni e mezzo. Ora la stessa fattispecie si estingue in 10 anni.
Vista questa enorme differenza di cifre, poco importa se la Cassazione abbia deciso che il reato è prescritto perchè la corruzione è da considerarsi consumata nel momento in cui si ha la testimonianza reticente di Mills ( ossia novembre1997 e gennaio 1998) oppure quando Mills ha effettivamente a disposizione i 600mila euro frutto della corruzione ( ossia novembre 1999), invece che, come sostenuto dalle sentenza di primo grado e di appello nel momento in cui è certo che Mills abbia a disposizione quel denaro, cioè quando inizia a spenderli ( ossia febbraio 2000).
Il momento di consumazione del reato deve essere necessariamente certo, perchè è da esso che comincia e decorrere il tempo di prescrizione del reato. Ma in questo caso è importante stabilirlo solo per la riduzione dei tempi prescrizione dovuti alla riforma Cirielli, voluta dal Governo Berlusconi nel 2005, momento in cui Berlusconi già sapeva delli indagini, anche se il rinvio a giudizio si è avuto solo nell' ottobre 2006. Infatti, con la vecchia disciplina, anche stabilendo che la corruzione si è consumata nel momento più antecedente possibile, cioè il novembre 1997, il reato si sarebbe prescritto soltanto nel maggio del 2019.

Questi sono dati di fatto. Sarebbero numerose le risposte da dare a chi continua a urlare al complotto, ma in questa sede mi limiterò a sottolineare l' ipocrisia di chi cavalca il tema della corruzione di questi giorni, perchè sono gli stessi che hanno deciso che l' interesse pubblico alla repressione di certi reati( vedi sopra), gravi come la corruzione, venga meno in un tempo, a mio modo di vedere, eccessivamente breve. (10 anni invece di 22).
In ogni caso deve essere chiaro che l' avv. Mills non è stato assolto, altrimenti non si spiegherebbe perchè deve comunque risarcire allo Stato ( nello specifico alla Presidenza del Consiglio, per assurdo) la cifra di 250 mila euro per il danno arrecato al funzionamento ed all' immagine dello Stato. Questo in base all' art. 198 c.p., il quale prevede che l' estinzione del reato non comporta l' estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Inoltre se la persona il cui reato è prescritto, è sicuro di essere innocente e vuole mantenere pulita la sua immagine e integro il suo onore, può rinunciare alla prescrizione, chiedendo che il processo vada avanti. In questo caso all' avv. Mills non sarebbe proprio convenuto, poichè quando un giudice pronuncia una sentenza tiene appunto conto degli interessi dell' imputato. Se al momento di pronunciarsi si accorge che il reato è prescritto, ma si sta per pronunciare in favore dell' imputato, cioè con un' assoluzione, questa prevale sulla prescrizione del reato. Ma essendo la Cassazione l' ultimo grado di giudizio, se non si è pronunciata per l' assoluzione, significa che se Mills avesse rinunciato alla prescrizione sarebbe stato subito condannato ai suoi 4 anni e 6 mesi di reclusione. Quindi io diffiderei da quelli che sostengono che questo processo è stato una farsa, che non andava celebrato, solo perchè l'ipotetico corruttore, che secondo l' art. 321 c.p. dovrebbe scontare la stessa pena del corrotto, è il leader del loro partito.
Jacopo de Angelis